Gli statuti di Traffiume del 1343

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Aspetti storici:
Da: “Gli statuti di Traffiume del 1343”
Art. 64 Del divieto di lordare la fontana
Fu ancora statuito : nessuno lordi con escrementi la fontana del comune, non vi lavi tessuti, ravizze, erbe né vi lavi o ponga alcunchè di immondo: cioè vale per tutto il tratto del canale, a principiare dalla strada comunale che volge verso le case dei Beolchi, in su fino alla fontana stessa. Ciascun contravventore paghi al comune ogni volta 2 sol. ter. d’ammenda.

Art. 65 Del divieto di lavare recipienti nella fontana del comune.
Fu ancora statuito: nessuno ponga o lavi caldai e altri recipienti nel canale della fontana, dalla strada anzidetta in su verso la fontana stessa, a meno che si tratti di mestole, tazze e scodelle. Ciascun contravventore paghi al comune ogni volta 12 den d’ammenda.

Art. 66 Del divieto di riempir vasi alla predetta fontana
Fu ancora statuito: nessuno prenda, senza il permesso del decano, acqua alla fontana con qualsiasi botte o recipiente dalla strada anzidetta in su verso la fontana stessa, se non allo scopo di portarlo immediatamente a casa. Ciascun contravventore paghi al comune ogni volta 5 sol. ter. d’ammenda.

Art. 67 Del divieto di portar bestie alla fontana
Fu ancora statuito: nessuno conduca o faccia condurre bestria di sorta alla fontana, dalla strada anzidetta in su verso la fontana stessa, si aper abbeverarla sia per altro motivo. Ciascun contravventore paghi al comune ogni volta 10 sol.ter. d’ammenda.

Art. 67*
Ad integrazione dell’articolo 67 fu aggiunto: nessun conduca o faccia condurre bestie di sorta fuori dal proprio fondo, per portarla ad abbeverarsi a detta fontana, sotto la pena anzidetta.

Art 68. Della fontana
Fu ancora statuito: nessuno, senza il permesso del decano, rimuova, guasti o danneggi la fontana, le pietre (del portico), la copertura e qualsiasi opera fatta o che si farà per la stessa, e nemmeno ne derivi acqua. Ciascun contravventore paghi al comune ogni volta 5 sol. ter. d’ammenda; e sempre rifonda il danno al comune. Sopra di ciò è consentito inquisire d’ufficio.

Art 69. Dello stesso argomento
Fu anora statuito: nessuno salga sopra (il portico di) della fontana e sulla sua copertura, in qualsiasi occasione, senza il permesso del decano. Ciascun contravventore paghi al comune ogni volta 2 sol. ter. d’ammenda.

Bibliografia:
- Pisoni F., Traffiume: gli statuti del 1343, Alberti libraio editore, 1990, Verbania
- Fragni A., Tranflumen, Cerutti ed.,1977, Intra.

A cura di: Daniela Boglioni